I requisiti per svolgere la professione di amministratore di condominio
I requisiti per diventare amministratore di condominio sono stabiliti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. In particolare, l’amministratore deve:
- godere dei diritti civili;
- non essere stato condannato per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione o altri reati gravi;
- non essere interdetto o inabilitato;
- non risultare protestato;
- possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica.
👉 Questi requisiti non si applicano nel caso in cui l’amministratore sia un condomino dello stabile.
I servizi che deve offrire l’amministratore
L’amministratore di condominio non è solo un “gestore di conti”, ma un vero e proprio punto di riferimento per i condomini. Tra i principali compiti rientrano:
- esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- gestione delle parti comuni dell’edificio;
- convocazione dell’assemblea condominiale;
- redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- riscossione delle quote condominiali e pagamento dei fornitori;
- tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, contabilità, nomina e revoca dell'amministratore);
- rappresentanza legale del condominio;
- gestione dei rapporti con fornitori, tecnici e professionisti;
- adempimenti fiscali (come il modello 770 e la certificazione unica).
Un' amministrazione di condominio professionale affidabile deve inoltre essere trasparente, reperibile e chiara nella comunicazione con i condomini.
Il compenso dell’amministratore di condominio
Il compenso dell’amministratore deve essere indicato in modo analitico al momento dell’accettazione dell’incarico. La legge impone che l’importo sia chiaro e approvato dall’assemblea.
Generalmente il compenso:
- è annuo;
- può essere calcolato per unità immobiliare;
- può prevedere voci extra per attività straordinarie (lavori, contenziosi, pratiche fiscali particolari).
💡 È fondamentale che ogni costo aggiuntivo sia esplicitato per evitare contestazioni future.
Modalità di nomina dell’amministratore
La nomina dell’amministratore è obbligatoria nei condomìni con più di otto condomini. Avviene tramite delibera dell’assemblea condominiale con:
- la maggioranza degli intervenuti;
- almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
In caso di mancata nomina, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale, che provvederà alla nomina giudiziale.
Durata dell’incarico e rinnovo
L’incarico dell’amministratore ha una durata di un anno e si intende rinnovato per un ulteriore anno, salvo revoca da parte dell’assemblea.
L’amministratore può essere:
- revocato in qualsiasi momento dall’assemblea;
- revocato dal giudice in presenza di gravi irregolarità;
- sostituito alla scadenza naturale del mandato.
Conclusione
Scegliere un buon amministratore di condominio significa garantire una gestione efficiente, trasparente e serena dello stabile. Conoscere diritti, doveri e regole che disciplinano questa figura aiuta i condomini a fare scelte più consapevoli e a tutelare meglio il proprio patrimonio immobiliare.
Lo Studio Rossetti Amministrazioni, con sede a Milano, mette a disposizione competenza, esperienza e trasparenza, offrendo tutti i servizi descritti con un approccio professionale e attento alle reali esigenze dei condomini.