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Amministratore di condominio: è sempre obbligatorio nominarlo?

Attenzione: il codice parla di condòmini e non di unità immobiliari, per cui il proprietario di più unità immobiliari va considerato sempre come un condòmino soltanto ed eventuali comproprietari della stessa unità immobiliare vanno considerati ugualmente come un solo condòmino.

Quindi, nei condomìni con meno di nove condòmini, la nomina dell'amministratore è facoltativa, tuttavia va altamente caldeggiata in considerazione dei numerosi e complessi adempimenti che fanno capo al condominio in materia fiscale, amministrativa e tecnica (si pensi alle norme in materia di sicurezza nell'ambito impiantistico ecc.).

L'amministratore interno: una soluzione o un rischio?

Inoltre, spesso nei piccoli condomìni si crede di poter ridurre le spese nominando un "amministratore interno", cioè un condòmino non professionista del settore. Si tratta di una decisione che sembra solo superficialmente positiva (si evitano le spese del compenso), ma allo stesso tempo presenta numerosi limiti. Per esempio, l'amministratore interno non è tenuto a frequentare appositi corsi annuali di aggiornamento in materia condominiale: questo comporta il rischio di avere una ridotta conoscenza delle norme più recenti in materia di sicurezza, di privacy, di gestione fiscale e amministrativa. Si corre così il rischio di esporre i condòmini a possibili sanzioni che, in fatto di sicurezza, sono anche piuttosto pesanti economicamente.

Rivolgersi ad un amministratore di condominio professionista è sicuramente la scelta più vantaggiosa: il compenso è stabilito in accordo tra le parti e deliberato in assemblea contestualmente alla nomina, potendo così trovare una giusta soluzione in termini di economicità ed efficienza.

Se non si riesce a nominare l'amministratore

Va specificato che quando la nomina dell'amministratore di condominio è obbligatoria, cioè quando i condòmini sono nove o più, se l’assemblea non provvede, sia i singoli condòmini sia l’eventuale amministratore uscente possono chiedere al presidente del tribunale la nomina in sede di volontaria giurisdizione. L'istanza in questione dovrà essere presentata tramite l'intervento di un avvocato, il cui compenso e le relative spese sostenute potranno poi essere addebitate al condominio stesso e quindi ripartite pro quota secondo la tabella millesimale di proprietà vigente.

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