In proposito, va evidenziato come, specialmente in caso di piccole riparazioni, sia prassi consolidata dividere dette spese in parti uguali, ritenendo che tutti i condòmini si servano in maniera uguale dell'impianto.
la ripartizione delle spese
Va comunque ricordato che l'art. 1123 C.C. stabilisce che le spese nesessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza siano sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
In conclusione, qualora il regolamento di condominio non preveda un criterio diverso per la ripartizione della spesa, i condòmini devono attenersi a quanto stabilito dall'art. 1123 C.C., utilizzando la tabella proprietà.
Possono, però, se tutti i condòmini sono d'accordo, applicare un criterio differente, ad esempio il già citato criterio di ripartizione in parti uguali. L'unanimità (non solo dei presenti in assemblea, ma dell'intera compagine condominiale) è necessaria onde evitare possibili impugnazioni della delibera da parte dei condòmini dissenzienti e assenti.
Lo Studio Rossetti Amministrazioni è in grado di supportare i condòmini nelle decisioni più delicate, offrendo competenza e professionalità.
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